PUBBLICAZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI

Pubblicazione degli albi dei Giudici Popolari di 1° e 2° grado

Data:

04 agosto 2026

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto l’art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

“Art. 17 - Pubblicazione degli elenchi e reclami.

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal Presidente del Tribunale e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell’articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell’albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria del Tribunale.

RENDE NOTO

che per 10 giorni da oggi, sono affissi all’albo pretorio del Comune gli elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione.

Il reclamo, in carta esente da bollo, dev’essere presentato alla Cancelleria del Tribunale.

Allegati

Pagina aggiornata il 04/08/2026